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Congedo di maternità
   Trattamento economico e copertura figurativa
   Adozioni e affidamento
   Congedo di maternita'
   Quesiti e risposte
Congedo di paternità
   Adozioni e affidamenti


Art. 3 Legge 53
Articoli 16 e 20
Testo Unico
Per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice
  • la madre lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto.
  • flessibilità del congedo.
  • la lavoratrice può scegliere di posticipare l'inizio del congedo di maternità astenendosi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto.
Uno specifico decreto stabilirà per quali lavori non può essere chiesto l'uso flessibile del congedo di maternità.
La scelta della lavoratrice può essere esercitata se:
il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente (L. 626) attestano che tale scelta non reca danni alla salute della madre e del nascituro.

In attesa del decreto sopracitato la scelta è immediatamente operativa se sussistono i seguenti presupposti (circ. Ministero del Lavoro n. 109 - 2000):
a) decorso regolare della gravidanza, non ci sono rischi per la salute della madre e del nascituro al momento della domanda
b) non è in corso la maternità anticipata
c) sono venute meno le cause che avevano portato alla richiesta di maternità anticipata
d) le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro, l'articolazione dell'orario non configurano pregiudizio alla salute
e) non vi sono controindicazioni derivanti dalle modalità per raggiungere il luogo di lavoro.

L'INPS con circolare 152 del 2000 ha chiarito che:
  • il periodo di flessibilità dell'astensione obbligatoria può essere di minimo un giorno, massimo un mese.
  • il periodo può essere successivamente ridotto su richiesta della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, esempio malattia.
  • il periodo eventualmente non utilizzato sarà differito a dopo il parto.
Trattamento
economico
e copertura
figurativa

Art. 3 Legge 53
Articoli 22 e 25
Testo Unico
Nulla cambia per la misura dell'indennità e della contribuzione figurativa. La misura è pari all'80% del trattamento economico.
Alcuni Contratti Collettivi prevedono il 100% del trattamento economico. La contribuzione figurativa per i 5 mesi di astensione obbligatoria, viene riconosciuta:


  • in costanza di rapporto di lavoro, senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa;
  • fuori dal rapporto di lavoro se si hanno almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, da far valere al momento della domanda.

Avendo il testo unico (Art.86, comma 2) abrogato l'Art. 3, comma 2 del DLgs 903, 9 dicembre 1977, i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori dal rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici anche se si sono verificati prima del 1° gennaio 1994. In questo caso la condizione dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro si può collocare anche dopo l'evento tutelato.
Le lavoratrici devono presentare domanda al rispettivo istituto previdenziale.  [Vedi il modulo predisposto dall'Inps Torino Centro]
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Adozioni e
affidamento

Articoli 26 e 27
Testo Unico
L'astensione obbligatoria pari a 3 mesi dopo il parto e il relativo trattamento economico è esteso anche alle lavoratrici adottive o affidatarie durante i primi 3 mesi successivi all'ingresso del bambino nelle famiglie; il bambino al momento dell'adozione o dell'affidamento non deve aver superato i 6 anni di età.

Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.
In questo caso il diritto (3 mesi di astensione) è riconosciuto anche se il minore ha più di 6 anni e sino alla maggiore età. I tre mesi decorrono dall'ingresso del bambino nella famiglia purchè la lavoratrice risulti a quel momento titolare di un rapporto di lavoro.
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Congedo di
maternità
Art. 11 Legge 53
Articolo 16
Testo Unico
Parto Prematuro
Solo per le lavoratrici dipendenti:
  • qualora il parto avvenga prima della data presunta, i giorni di assenza obbligatoria non goduti si sommano al periodo di astensione obbligatoria post-partum.
  • La lavoratrice deve presentare entro 30 giorni dalla data del parto il certificato che ne attesta la data.
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Quesiti
e risposte
Flessibilità del congedo di maternità

E' possibile chiedere da subito di utilizzare il diritto a spostare un mese di astensione obbligatoria dopo la nascita del figlio?

 SI    Presentando le certificazioni richieste, che attestino l'assenza di rischi alla salute e alla sicurezza. Il Ministero del Lavoro emanerà in tempi brevi il decreto previsto dalla legge sulla tipologia dei lavori esclusi da tale flessibilità, a prescindere dalle condizioni di salute della gestante. Nel frattempo è stata emanata una circolare che detta le condizioni per l'esercizio dell'opzione.

Si può chiedere la flessibilità del congedo, trovandosi in astensione anticipata?

 NO    L'astensione anticipata è concessa proprio perché ci sono complicanze della gestazione o impossibilità di assegnare la lavoratrice a mansioni non pregiudizievoli.
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Congedo di
paternità

Art. 13 Legge 53
Articolo 28
Testo Unico
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio, in caso di:
  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del figlio da parte della madre
  • affidamento esclusivo al padre

Il diritto è riconosciuto a prescindere dalla condizione di titolarità di un rapporto di lavoro subordinato della madre. L'indennità è pari a quella prevista per il congedo di maternità. Durante tale periodo e sino al compimento di un anno d'età del bambino vengono applicate le norme relative al divieto di licenziamento.
  • il padre che può avvalersi dell'astensione obbligatoria deve presentare al datore di lavoro la certificazione necessaria.
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Adozioni e
affidamenti
Art. 3 Legge 53 Articolo 31
Testo Unico
Il padre adottivo o affidatario può chiedere il congedo di paternità in alternativa a quello della madre lavoratrice dipendente che vi abbia rinunciato.

Al padre lavoratore è riconosciuto il congedo di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre adottiva o affidataria.
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